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Scritto da Giuseppe Foti
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sabato 12 aprile 2008 |
Con un intervento di interpretazione autentica la L. 27.12. 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) ha messo mano, per l'ennesima volta, al regime IVA previsto per alcune specifiche prestazioni di carattere socio-sanitario, qualora le stesse vengano eseguite da Cooperative e ONLUS.
L'intervento del legislatore è contenuto in due norme: i commi 312 e 331 dell'art. 1 della finanziaria 2007.
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Scritto da Giuseppe Foti
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domenica 21 ottobre 2007 |
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Con risoluzione n. 275 del 02 ottobre 2007, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sul disposto del n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972 chiarendo quali prestazioni possano essere ricomprese tra quelle genericamente definite dalla disposizione in oggetto. Il n. 41-bis della tabella A, assoggetta ad aliquota IVA del 4% le "prestazioni socio - sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".
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Scritto da Giuseppe Foti
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giovedì 05 luglio 2007 |
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Rispondendo ad un'istanza di interpello presentata da una Lega provinciale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risoluzione 151 del5 luglio 2007, che non è possibile applicare ai servizi di lavanderia resi da cooperative all'interno di strutture quali, asili nido, ospedali etc.. l'aliquota IVA agevolata del 4% non ricorrendo i presupposti tassativamente previsti dal numero 41-bis della tabella A parte II allegata al DPR 633/1972.
La risoluzione è disponibile nell'area Downloads.
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Scritto da Giuseppe Foti
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giovedì 27 luglio 2006 |
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Con risoluzione n. 89 del 12/07/2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di cui all’abrogato comma 467 dell’art. unico della legge 311/2004 (finanziaria 2005) non sono mai entrate in vigore per carenza del prescritto decreto attuativo e che pertanto in merito alle prestazioni ricompresse nel citato comma non fosse possibile per le cooperative sociali optare per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% (rispetto all’esenzione delle prestazioni). |
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Scritto da Giuseppe Foti
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domenica 05 febbraio 2006 |
ll comma 306 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ha abrogato il comma 467 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva previsto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% ad alcune prestazioni, generalmente esenti e ricomprese nell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, qualora le stesse fossero svolte da cooperative e loro consorzi, direttamente o in forza di appalti e convenzioni. nei confronti dei soggetti svantaggiati indicati al numero 41-bis della tabella A parte seconda del citato d.P.R.
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