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Scritto da Giuseppe Foti
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lunedì 07 maggio 2007 |
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Con risoluzione n.71/E del 18 aprile 2007 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto alle cooperative edilizie a proprietà indivisa la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa gli interessi relativi ai finanziamenti contratti a qualsiasi titolo per l'acquisto degli immobili assegnati ai soci, nei limiti previsti per le persone fisiche, chiarendo che, resta in ogni caso applicato l'art. 90 del T.U.I.R. (che prevede che gli immobili patrimoniali concorrano a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali, ovvero, se locati, assumendo il maggiore dei valori tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto fino ad un massimo del 15% per tener conto delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili, sempre che le stesse siano rimaste a carico del locatore) escludendo, in pratica la deduzione analitica dei costi relativi a tali tipologie di beni.
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Scritto da Giuseppe Foti
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domenica 30 luglio 2006 |
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La disciplina tributaria riservata agli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa dati in locazione ai soci, presenta diversi risvolti che meritano un approfondimento. In questo breve articolo mi occuperò principalmente di tre aspetti: il trattamento fiscale degli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini IRES; il trattamento fiscale dei contributi in conto costruzioni corrisposti da enti pubblici; il trattamento ai fini IVA dei canoni di locazione (godimento). |
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Scritto da Giuseppe Foti
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sabato 17 dicembre 2005 |
Con Parere n. 25 del 21 settembre 2005 il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive si è espresso sull'istanza posta
da una cooperativa a mutualità prevalente.
La società istante (una coop a mutualità prevalente che aveva per
oggetto lo svolgimento di attività artigiane) è composta da 3 soci, e
a fronte della volontà di recesso di uno dei soci, non volendo gli
altri due reintegrare il numero minimo legale, prospetta la seguente
operazione per liquidare la società: |
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Scritto da Giuseppe Foti
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lunedì 18 luglio 2005 |
L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 34/E del 15/07/2005 ha fornito importanti chiarimenti circa le rilevanti modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 ai fini dell'imposizione sui redditi delle società cooperative e loro consorzi che si applicano nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003. Le modifiche cui la circolare fa riferimento sono contenute nei commi da 460 a 466 e 468 dell'art. 1 della Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004), e modificano la precedente disciplina introdotta per il "periodo transitorio" dal d.l. 63/2002 convertito con modificazioni dalla legge 112/2002. |
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Scritto da Giuseppe Foti
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domenica 03 luglio 2005 |
Con la risoluzione n. 83 del 30/06/2005 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano i limiti di compatibilità tra il regime fiscale di ONLUS e la detenzione di partecipazioni societarie da parte di questi soggetti.
L'Amministrazione ritiene compatibile con lo status di ONLUS il possesso di partecipazioni purchè questo "si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali".
Qualora invece mediante la partecipazione la ONLUS assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante si configura lo svolgimento di attività non consentita ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997.
In pratica alle ONLUS non è consentito di possedere quote di controllo di società di capitali, a pena della perdita della qualifica di ONLUS. La circolare aggiunge, inoltre, relativamente alla partecipazione in società di persone, che questa è assolutamente incompatibile con la qualifica di ONLUS, in quanto è incompatibile la responsabilità patrimoniale illimitata con i vincoli sulla destinazione del patrimonio delle ONLUS.
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