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Elusività della scissione parziale delle coop a mutualità prevalente
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Elusività della scissione parziale delle coop a mutualità prevalente | Elusività della scissione parziale delle coop a mutualità prevalente |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| sabato 17 dicembre 2005 | |
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Con Parere n. 25 del 21 settembre 2005 il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive si è espresso sull'istanza posta
da una cooperativa a mutualità prevalente. La società istante (una coop a mutualità prevalente che aveva per oggetto lo svolgimento di attività artigiane) è composta da 3 soci, e a fronte della volontà di recesso di uno dei soci, non volendo gli altri due reintegrare il numero minimo legale, prospetta la seguente operazione per liquidare la società: - recesso del socio - costituzione di una s.r.l. (posseduta dai due soci residui) alla quale sarebbero state trasferite le attività e passività della cooperativa a valori storici - messa in liquidazione della cooperativa e devoluzione delle riserve indivisibili al fondo mutualistico Il comitato antielusivo ha ritenuto elusiva l'operazione argomentando che la procedura di liquidazione nel caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci entro un anno dalla mancanza dello stesso, è obbligatoria; inoltre per le coop. a mutualità prevalente l'art 2514 del codice civile prevede l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici. La questione principale comunque sembra sia il tentativo di aggiramento dell'art. 2545-decies C.C. che esclude la possibilità di trasformazione di una coop a mutualità prevalente in altri tipi di società commerciali (soc. semplici, s.n.c., s.a.s., spa, sapa, srl e consorzi). Il comitato consultivo ha quindi ritenuto elusiva l'operazione in quanto finalizzata ad aggirare il divieto di cui al 2545-decies, cercando una via più contorta e meno onerosa di quella, più lineare e obbligatoria per legge, della messa in liquidazione e devoluzione totale del patrimonio (escluso il capitale) al fondo mutualistico. Il parere del comitato consultivo è disponibile qui: Agenzia delle Entrate - Parere 25_2005 |
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