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Agevolazioni contributive per i soci lavoratori. PDF Stampa E-mail
Scritto da Giuseppe Foti   
mercoledì 25 gennaio 2006
Con istanza di interpello prodotta ai sensi dell'Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 la LegaCoop di Oristano ha chiesto al Ministero delle Attività Produttive se le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 fossero applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
L’art. 8 della L. 407/1990 stabilisce che "a decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro (…) in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi".

Tale agevolazione contributiva in passato era stata più volte negata dall'INPS ai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (cfr. messaggio n. 22923 dell'11 marzo 1999 e la circolare n. 118 del 26 maggio 1988) in quanto l'Istituto sosteneva che la prestazione dell'attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato.
In pratica l'INPS riteneva che la locuzione "datore di lavoro" contenuta nell'art. 8 citato non ricomprendesse anche le cooperative di produzione e lavoro nel momento in cui dessero lavoro i propri soci.

La risposta del Ministero delle Attività Produttive, fornita in data 23 gennaio 2006, ribalta tale precedente orientamento (seguendo una giurisprudenza favorevole alle coop. ormai costante) soprattuto alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001 (socio lavoratore):

"il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".


Pertanto, conclude il Ministero delle Attività Produttive, l'agevolazione di cui al citato art. 8 appare ammissibile anche per le cooperative di produzione e lavoro.
 
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