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Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza | Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| sabato 28 gennaio 2006 | |
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Con decreto del 30/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 20 del 25/01/2006 il Ministro delle Attività produttive ha stabilito i regimi derogatori al requisito della mutualità prevalente previsto dall'art. 2513 c.c. Le tipologie di cooperative interessate sono le seguenti:
IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; Articolo unico Sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio. Cooperative di lavoro. Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si
computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del
codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie
assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione,
nè il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa
disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio
della cooperativa. Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica. Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti. Cooperative agricole di allevamento e di conduzione. Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è
rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono
ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento
stesso. Enti di formazione. Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi. Cooperative per il commercio equo e solidale. Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente
dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice
civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di
particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e
solidale. Società finanziarie. Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile. Cooperative giornalistiche. Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale. Cooperative di consumo operanti nei territori montani. Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente. Calamità naturali. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi. Soci di enti giuridici. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa. Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornali stiche. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione. Roma, 30 dicembre 2005 Il Ministro
Il Ministro dell'economia |
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