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Aliquota IVA, abrogato il comma 467 della finanziaria 2005 PDF Stampa E-mail
Scritto da Giuseppe Foti   
domenica 05 febbraio 2006
ll comma 306 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ha abrogato il comma 467 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva previsto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% ad alcune prestazioni, generalmente esenti e ricomprese nell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, qualora le stesse fossero svolte da cooperative e loro consorzi, direttamente o in forza di appalti e convenzioni. nei confronti dei soggetti svantaggiati indicati al numero 41-bis della tabella A parte seconda del citato d.P.R.

Precedentemente ci eravamo occupati delle modifiche apportate alle tabelle IVA dal comma 467 della finanziaria 2005 criticando, nella sostanza, la norma che, pur consentendo alle cooperative una maggiore detraibilità dell'IVA rendendo di fatto imponibili determinate prestazioni che invece pesavano negativamente sul calcolo del pro-rata di detraibilità, rendeva allo stesso tempo particolarmente complicata l'individuazione della corretta aliquota da applicare nei casi concreti e creava delle situazioni paradossali.
In pratica il comma 467 della L. 311/2004 (mai entrato effettivamente in vigore in assenza dei richiesti decreti attuativi) rendeva imponibili con aliquota agevolata del 4% le prestazioni elencate ai numeri 18, 19, 20, e 21 dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972 qualora le stesse fossero erogate da cooperative, nei confronti di soggetti svantaggiati elencati al numero 41 bis della tabella A parte seconda del d.P.R. 633/1972
L'abrogazione della norma ripristina la situazione precedente.

Alla luce di tale nuova disposizione la tabella che avevamo pubblicato a seguito dell'emanazione della finanziaria 2005, che tentava di riassumere le disposizioni in materia, riteniamo vada rielaborata come segue:

Tipo di prestazione Soggetto Erogatore Soggetto Fruitore Aliquota IVA

Prestazioni socio sanitarie, e di assistenza domiciliare e ambulatoriale

Organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, enti aventi finalità di assistenza sociale e ONLUS

Anziani, inabili e handicappati, tossicodipendenti e minori in genere

Esenti da IVA ex art. 10 n. 27-ter d.P.R. 633/1972

Prestazioni socio-sanitarie, educative, e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili od ovunque rese

Cooperative e loro consorzi

Anziani, inabili tossicodipendenti , malati di Aids, handicappati psicofisici, minori

Aliquota IVA agevolata al 4% ex. n. 41-bis tabella A parte Seconda d.P.R.633/1972

Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza

Qualunque soggetto

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 18 d.P.R. 633/1972

Prestazioni di ricovero e cura

enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e ONLUS

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 19 d.P.R. 633/1972

Prestazioni di ricovero e cura

Qualunque soggetto diverso da enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e ONLUS

Qualunque soggetto

Aliquota IVA ordinaria al 20%

Prestazioni di cura

stabilimenti termali

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 19 d.P.R. 633/1972

Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche di ogni genere, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici.

Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, da ONLUS, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 20 d.P.R. 633/1972

Lezioni relative a materie scolastiche e universitarie

Insegnanti a titolo personale

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 20 d.P.R. 633/1972

Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche di ogni genere, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici.

Soggetti diversi da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, da ONLUS, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati

Qualunque soggetto

Aliquota IVA ordinaria al 20%

Prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie

Qualunque soggetto

Qualunque soggetto

Esente IVA ex art. 10 n. 21 d.P.R. 633/1972

Salvo interpretazioni contrarie dell'amministrazione finanziaria le aliquote previste per le cooperative e loro consorzi sono applicabili sia se la prestazione viene resa direttamente al soggetto fruitore, sia se viene resa in forza di appalti e convenzioni.

Le cooperative sociali possono comunque scegliere se applicare quanto previsto per le ONLUS o quanto previsto per le cooperative in assenza di esplicite disposizioni riferite alle Cooperative Sociali.



Giuseppe Foti
 
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