| Aliquota IVA, abrogato il comma 467 della finanziaria 2005 |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 05 febbraio 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ll comma 306 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ha abrogato il comma 467 della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che aveva previsto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% ad alcune prestazioni, generalmente esenti e ricomprese nell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, qualora le stesse fossero svolte da cooperative e loro consorzi, direttamente o in forza di appalti e convenzioni. nei confronti dei soggetti svantaggiati indicati al numero 41-bis della tabella A parte seconda del citato d.P.R. Precedentemente ci eravamo occupati delle modifiche apportate alle tabelle IVA dal comma 467 della finanziaria 2005 criticando, nella sostanza, la norma che, pur consentendo alle cooperative una maggiore detraibilità dell'IVA rendendo di fatto imponibili determinate prestazioni che invece pesavano negativamente sul calcolo del pro-rata di detraibilità, rendeva allo stesso tempo particolarmente complicata l'individuazione della corretta aliquota da applicare nei casi concreti e creava delle situazioni paradossali. In pratica il comma 467 della L. 311/2004 (mai entrato effettivamente in vigore in assenza dei richiesti decreti attuativi) rendeva imponibili con aliquota agevolata del 4% le prestazioni elencate ai numeri 18, 19, 20, e 21 dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972 qualora le stesse fossero erogate da cooperative, nei confronti di soggetti svantaggiati elencati al numero 41 bis della tabella A parte seconda del d.P.R. 633/1972 L'abrogazione della norma ripristina la situazione precedente. Alla luce di tale nuova disposizione la tabella che avevamo pubblicato a seguito dell'emanazione della finanziaria 2005, che tentava di riassumere le disposizioni in materia, riteniamo vada rielaborata come segue:
Giuseppe Foti |
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