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Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ord. 17 febbraio 2006, n. 3525
Premessa
1. Il presente procedimento ha per oggetto il regime di agevolazione fiscale
di cui sono
beneficiarie le società cooperative. Tale regime riguarda diversi settori
dell'imposizione: nella
specie si tratta del regime concernente l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (Irpeg),
l'imposta locale sui redditi (Ilor) e dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef), per
quanto concerne gli utili distribuiti ai soci.
Per tutte le forme di agevolazione, che saranno di seguito elencate, si può,
porre un problema di
verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato. È fuori dubbio,
infatti, che i regimi fiscali di favore concessi a determinate imprese o produzioni
possono
costituire aiuti di Stato, ed essere, quindi, soggetti alla disciplina contenuta
negli artt. 87 e 88 del
Trattato CE, e in particolare all'obbligo della notifica alla Commissione e al
controllo di
quest'ultima sulla loro compatibilità col mercato comune. Vi è pure
da considerare che, in caso
di mancata notifica o di riconosciuta incompatibilità, l'avere realizzato
risparmi fiscali attraverso
il regime agevolativo può dare luogo ad aiuti illegali, col conseguente
obbligo delle Autorità nazionali di sospendere l'applicazione della
misura e di ordinare la restituzione
degli aiuti
ricevuti. Poiché non esistono precedenti specifici nella giurisprudenza
comunitaria, si rende
necessario conoscere se, in relazione ai diversi regimi agevolativi di cui godono
le cooperative,
la Commissione abbia emesso decisioni, abbia iniziato procedure di verifica o
abbia, comunque,
ricevuto esposti o segnalazioni da parte di imprese concorrenti, la cui posizione
sul mercato può essere lesa dal regime fiscale di cui sono beneficiarie
imprese concorrenti,
che realizzano così un
risparmio fiscale, spesso rilevante. A tal fine la Corte ritiene che lo strumento
adeguato sia la
richiesta d'informazioni, prevista dalla comunicazione della Commissione agli
Stati membri
relativa alla cooperazione tra giudici nazionali e Commissione in materia di
aiuti di Stato (95/C
312/07), particolarmente al punto V.
2. La necessità di ottenere un quadro il più possibile completo
delle iniziative assunte dalla
Commissione deriva soprattutto dal fatto che le decisioni di tale organo in
materia di aiuti di
Stato - come affermato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia,
a partire dalla
sentenza 6 ottobre 1970 in causa n. 9, L. - P. e, in modo ancora più netto,
dalla decisione 9 marzo
1994 in causa C-188/92, T. D. G. - sono vincolanti, non solo per lo Stato destinatario,
ma anche
per i soggetti dell'ordinamento nazionale, ivi compresi i giudici e le pubbliche
amministrazioni.
L'efficacia delle decisioni comporta, oltre all'obbligo dello Stato membro
di modificare o
eliminare le misure fiscali di aiuto, anche quello delle autorità nazionali
di disapplicare gli atti
normativi interni, anche di rango legislativo, in contrasto con le decisioni
stesse, come
riconosciuto anche da questa Suprema Corte nella sentenza n. 17564/2002.
Si ritiene utile, pertanto, conoscere le determinazioni della Commissione sui
diversi aspetti del
regime fiscale agevolato delle cooperative in Italia, e se l'effettiva applicazione
del diritto
comunitario sia assicurata dagli strumenti di controllo contro gli abusi previsti
dal diritto
nazionale. È interesse di questa Corte ottenere informazioni su iniziative
o indagini della
Commissione concernenti qualunque specie di società cooperativa, essendo
necessario valutare
la compatibilità di tale regime societario, sotto i suoi diversi aspetti,
col diritto comunitario. La
Corte si riferisce, in particolare, al sistema delle cosiddette banche popolari,
per il quale è stata
presentata una petizione al Parlamento europeo (n. 1040/2002), in relazione alla
quale la
Commissione ha reso noto (da ultimo con la risposta del 7 dicembre 2004) che
le valutazioni dei
propri servizi, data la complessità della questione, sono ancora in corso.
In relazione a tale
problema sarebbe necessario conoscere se l'indagine concerna soltanto un profilo
di contrasto
con la libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato CE), o se abbia
ad oggetto anche il
regime fiscale derogatorio di tali società.
La verifica di legalità dell'aiuto e la stessa qualificabilità delle
misure come aiuto, che compete al
giudice nazionale indipendentemente da quella - attribuita esclusivamente alla
Commissione - di
compatibilità col mercato comune comporta un esame globale dell'effetto
delle misure nel loro
impatto sul sistema fiscale, comparato con quello concernente le normali imprese
in forma
societaria. È necessario, inoltre, conoscere le valutazioni della Commissione
sull'adeguatezza del
sistema di controlli per garantire il rispetto del perseguimento dei fini di
mutualità, che
costituiscono la giustificazione delle diverse forme di agevolazione, tenuto
conto della assai
rilevante presenza delle imprese cooperative in diversi settori del mercato.
È opportuno rilevare, infine, che il vincolo del giudice nazionale al
diritto comunitario e, in
particolare, alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato,
con conseguente
obbligo di disapplicare le norme nazionali che siano in contrasto, si pone
anche in un giudizio
chiuso come quello di cassazione, nel senso che, quando è in contestazione
l'intero debito
tributario (nella specie l'amministrazione finanziaria pretende l'applicazione
del regime fiscale
ordinario del reddito d'impresa) deve darsi piena applicazione del diritto
comunitario anche in
mancanza di specifiche deduzioni di parte. A tale principio, affermato dalla
giurisprudenza
comunitaria (sentenza 27 febbraio 2003, C-327/2000, S. s.p.a.), si è più volte
conformata questa
Suprema Corte.
Si deve rilevare, infine, che l'art. 45 della Costituzione prevede un particolare
favor nei confronti
del sistema cooperativo.
L'oggetto del procedimento
3. A seguito di verifica della Guardia di finanza nei confronti della Cooperativa
... e del socio
M.F., l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monfalcone accertava
nei confronti di
quest'ultimo maggiori redditi ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1984, 1985
e 1986 per attività imprenditoriale condotta in proprio. Secondo l'ufficio,
si trattava di un consorzio tra imprenditori
del settore pesca che aveva adottato lo schema della cooperativa per usufruire
del vantaggi fiscali
ed extrafiscali previsti per tale forma di società.
M.F. proponeva distinti ricorsi alla commissione tributaria di primo grado,
contestando il
carattere fittizio della cooperativa e il ricorso al metodo induttivo per determinare
il reddito
d'impresa.
La commissione accoglieva i ricorsi, riconoscendo che il contribuente era socio
della cooperativa
e che aveva operato in conformità allo statuto e al regolamento della
società.
L'ufficio proponeva appello, che veniva accolto dalla commissione tributaria
di secondo grado.
La decisione veniva impugnata da M.F. con ricorso alla Commissione tributaria
centrale, che
accoglieva il gravame con decisione del 30 novembre 1999.
Avverso tale decisione il Ministero delle finanze, successivamente confluito
in quello
dell'economia e delle finanze, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base
di un motivo.
Nel suo ricorso, la difesa dell'Amministrazione finanziaria deduce che dal
processo verbale di
constatazione della Guardia di finanza, il cui contenuto era stato trasfuso
negli accertamenti,
risultava che i singoli soci avevano sempre operato autonomamente sul mercato,
provvedendo
personalmente ad acquisti e vendite, anticipando il danaro per gli acquisti
ed incassando
personalmente il ricavato delle vendite; per contro, la cooperativa, destinataria
ed emittente delle
fatture, percepiva una commissione per ciascuna vendita, oscillante tra il
3 per cento e il 6 per
cento. La cooperativa aveva versato il sovrapprezzo corrisposto dai nuovi soci,
al momento del
loro ingresso in società, anziché accantonarlo in apposito fondo;
oltre ai rimborsi Iva ottenuti e ai
contributi regionali ricevuti; la merce veniva sottofatturata e la differenza
di prezzi percepita in
più veniva incassata direttamente dal socio venditore. Infine, le imbarcazioni
e gli altri beni
ammortizzabili erano stati sempre di proprietà dei soci.
Da tale complesso di fatti l'Amministrazione deduceva che i reali imprenditori
erano i singoli
soci della cooperativa e che la stessa perseguiva, non fini di mutualità,
ma un mero sevizio di
intermediazione nella commercializzazione dei beni venduti dai soci, percependo
una
provvigione. Conseguentemente venivano recuperate, in quanto indebite, non
ricorrendo i
requisiti di mutualità, le agevolazioni Irpeg di cui agli artt. 11e
seguenti del D.P.R. n. 601/1973
per gli anni 1984 e 1985. Nei confronti dei soci si rilevava una omessa dichiarazione
di reddito
d'impresa, e si procedeva ad accertamento d'ufficio con metodo induttivo, ai
sensi dell'art. 41 del
D.P.R. n. 600 del 1973.
M.F. impugnava gli accertamenti emessi nei suoi confronti, sostenendo che non
poteva negarsi
alla società la natura di impresa cooperativistica.
Il contesto normativo nazionale
4. I periodi in contestazione sono gli anni 1984, 1985 e 1986. Come si vedrà in
seguito, le
agevolazioni fiscali delle società cooperative all'epoca vigenti sono
state oggetto di diverse
modificazioni. Pur trattandosi di discipline normative non applicabili al caso
di specie, la Corte
ritiene necessario conoscere la posizione della Commissione su tali regimi,
perché se
ne possono
trarre, comunque, utili indicazioni per la decisione della presente causa,
soprattutto sui problemi
conseguenti alla presenza nel mercato di soggetti che, pur avendo di fatto
piena capacità operativa in settori anche critici e rilevanti, beneficiano
di rilevantissimi risparmi fiscali. Si
riportano quindi di seguito alcuni degli aspetti più rilevanti del regime
fiscale:
a) la disciplina vigente negli anni in contestazione era costituita, fondamentalmente,
da quella
contenuta nel Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Agevolazioni
per la
cooperazione), consistente:
- nell'esenzione dall'Irpeg e dall'Ilor per le cooperative agricole e della
piccola pesca (art. 10);
- nella stessa esenzione per le cooperative di produzione e di lavoro (art.
11);
- per le altre forme di cooperative, nella riduzione di un quarto dell'Irpeg
e dell'Ilor (art. 12);
- per le cooperative di consumo e loro consorzi, nella possibilità dì dedurre
dal reddito le somme
ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle
merci acquistate (art.
12);
- nell'esenzione dall'Ilor - a determinate condizioni - degl'interessi sulle
somme che, oltre alle
quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle cooperative
o che queste trattengono
ai soci stessi.
Si deve ricordare, inoltre, l'art. 20, penultimo comma, del D.L. 8 aprile 1974,
n. 95, convertito
nella L. 7 giugno 1974, n. 95, secondo il quale sugli interessi e sui redditi
di capitale corrisposti
ai propri soci persone fisiche residenti in Italia dalle società cooperative,
la ritenuta del 15 per
cento prevista dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta
al 12,50 per cento edè applicata a titolo d'imposta (anziché in acconto);
b) su tale regime intervenivano diverse modifiche, fra le quali:
- secondo l'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, la quota di utili destinata
dalle cooperative e
loro consorzi ad aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito
imponibile ai
fini delle imposte dirette;
- il comma 47 bis della L. 27 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 10,
comma 11-bis, del
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30,
disponeva che, in
caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, in luogo
delle sanzioni previste in
materia tributaria per inadempimenti formali e omesse dichiarazioni nell'ipotesi
di mancato
compimento di atti di gestione o d'inattività si applicasse la pena
pecuniaria fissa di lire 300.000;
- il già citato art. 12del D.P.R. n. 601 del 1973 veniva sostituito
dall'art. 6, comma 23, della L.
23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale sono ammesse in deduzione dal reddito
le somme
ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei
beni e servizi acquistati o
di maggiore compenso per i conferimenti effettuati; tali somme possono essere
imputate ad
incremento delle quote sociali;
- secondo l'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, i versamenti effettuati
dalle società soggette
ad Irpeg, ivi comprese quelle cooperative, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo
della cooperazione sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del
3 per cento, dalla base
imponibile del soggetto che effettua l'erogazione; merita una particolare attenzione
il regime
fiscale dei ristorni ai soci. La relativa disciplina civilistica è attualmente
dettata dall'art. 2545-sexies del codice civile, il quale prevede che i relativi
criteri di distribuzione devono essere
determinati dall'atto costitutivo "proporzionalmente alla quantità e
qualità degli scambi
mutualistici". Sotto il profilo fiscale, l'art. 6, comma 24, della L.
n. 388/2000 ha esteso il regime
originariamente previsto per le sole cooperative di consumo dal già citato
art. 12 del D.P.R. n.
601/1973 a tutte le cooperative, che possono, quindi, dedurre dal reddito í ristorni,
a fronte degli
acquisti da parte dei soci, oltre che dei conferimenti dagli stessi effettuati.
Per quanto attiene alla
tassazione dei ristorni in capo ai soci, l'art. 6 del D.L. 15 aprile 2002,
n. 63, recante il titolo"Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle società cooperative",
prevede, al comma 2, che la destinazione dei ristorni al capitale sociale non
costituisce reddito
per il socio;
d) con i commi da 460 a 466, la legge finanziaria 2005 introduce restrizioni
delle agevolazioni
fiscali previste dalle leggi speciali a favore delle società cooperative,
e in particolare:
relativamente alle cooperative a mutualità prevalente, è disposto:
- le somme accantonate a riserve indivisibili sono escluse da tassazione IRES
non più in modo
integrale, ma in misura ridotta;
- che le agevolazioni disposte dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, a favore
delle cooperative
agricole e della piccola pesca non sono più applicabili relativamente
al 20 per cento degli utili
netti annuali;
- l'agevolazione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, prevista per le
cooperative di
produzione e di lavoro, si rende applicabile limitatamente al reddito imponibile
derivante
dall'indeducibilità dell'Irap;
- una parziale indeducibilità degli interessi sulle somme che i soci
persone fisiche versano alle
società cooperative e loro consorzi alle condizioni di cui all'art.
13 del D.P.R. n. 601/1973.
Per le cooperative diverse, infine, si dispone che le somme destinate alle
riserve indivisibili, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci,
non concorrono a formare il
reddito imponibile, e sono pertanto esenti, limitatamente alla quota del 30
per cento degli utili
netti.
5. In conclusione, la Corte dispone che vengano richieste le seguenti informazioni
alla
Commissione delle Comunità europee:
a) qualificabilità come aiuti di Stato di misure di agevolazione fiscale
disposte a favore dì società cooperative;
b) determinazioni assunte dalla Commissione sulle misure fiscali agevolative
nei confronti di
società cooperative in ogni settore di attività (compresa quella
bancaria), misure comprese tra
quelle sopra elencate ovvero altre che siano state portate a conoscenza della
Commissione;
c) elementi per valutare la compatibilità con le norme in materia di
aiuti di Stato degli effetti
prodotti nell'ordinamento interno di norme derogatorie del diritto societario
e comunitario
comune;
d) elementi alla luce dei quali valutare la compatibilità con le norme
in materia di aiuti di Stato
di un regime normativo derogatorio a favore di enti societari in forma cooperativa
che non
preveda adeguate forme di controllo esterno sulla sussistenza dei requisiti
necessari per poter
fruire di agevolazioni.
P.q.m.
La Corte di Cassazione; visti gli artt. 23 e seguenti della comunicazione
della Commissione delle
Comunità europee n. 95/C 312/97;
ordina
che vengano richieste informazioni alla Commissione circa l'applicazione
delle misure fiscali
agevolative nei confronti delle società cooperative, nei termini specificati
in motivazione e che,
all'uopo, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Commissione;
rinvia
la trattazione del ricorso a tempo indeterminato.
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