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Statuto Associazione ex Alumni MUEC PDF Stampa E-mail
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martedì 29 luglio 2003

Statuto dell'Associazione ex Alumni Master Universitario in Economia della Cooperazione

 

Indice Statuto

Articolo 1 (Costituzione)

Articolo 2 (Sede)

Articolo 3 (Adesione ad altre organizzazioni)

Articolo 4 (Durata)

Articolo 5 (Scopo dell'Associazione)

Articolo 6 (Patrimonio)

Articolo 7 (Fondo Associativo)

Articolo 8 (Quote)

Articolo 9 (Divieto di distribuzioni di utili)

Articolo 10 (Esercizio sociale)

Articolo 11 (Bilancio)

Articolo 12 (Soci)

Articolo 13 (Ammissione degli Associati)

Articolo 14 (Obblighi degli Associati)

Articolo 15 (Scoglimento del rapporto associativo)

Articolo 16 (Recesso)

Articolo 17 (Esclusione)

Articolo 18 (Notifica di esclusione o di mancata ammissione)

Articolo 19 (Penalità)

Articolo 20 (Organi Sociali)

Articolo 21 (Costituzione e compiti dell'Assemblea)

Articolo 22 (Convocazioni e riunioni dell'Asemblea)

Articolo 23 (Assemblea straordinaria)

Articolo 24 (Consiglio Direttivo)

Articolo 25 (Convocazione - Votazioni)

Articolo 26 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Articolo 27 (Presidente e Vice Presidente)

Articolo 28 (Comitato dei Garanti)

Articolo 29 (Il Segretario Generale)

Articolo 30 (Clausola arbitrale)

Articolo 31 (Proroga della durata - Scoglimento anticipato)

Articolo 32 (Regolamento Interno)

Articolo 33 (Disposizioni finali)

STATUTO


Articolo 1
(Costituzione)

E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Cod. Civ., per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 5, l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE EX ALUMNI MUEC”, abbreviata in “AexA MUEC” associazione di promozione sociale ai sensi della l.. 7/12/2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e della legge regionale Emilia Romagna 9/12/2002 n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”

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Articolo 2
(Sede)

L’Associazione ha sede legale in Bologna, P.zza Scaravilli, 2 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna.
Tuttavia, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite filiali, uffici, succursali, agenzie, dipendenze anche in altre località del territorio nazionale.
L’Associazione, onde compiere tutte le operazioni connesse al raggiungimento degli scopi di cui al successivo articolo 5, potrà avvalersi di un’organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di ufficio.

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Articolo 3
(Adesione ad altre organizzazioni)
Previa delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni transnazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali e a qualsiasi altro organismo che si prefigga scopi affini a quelli di cui al successivo art. 5.

 

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Articolo 4
(Durata)

L’Associazione ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data della sua costituzione. La proroga della sua durata ed il suo scioglimento, prima della scadenza del termine, dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria, come da successivo articoli 22 e 31.

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Articolo 5
(Scopo dell’Associazione)

L’Associazione, che non ha fini di lucro ed ha natura apolitica, ha per scopo quello di:
promuovere lo sviluppo del Master Universitario in Economia della Cooperazione;
promuovere, progettare e realizzare attività culturali ed iniziative inerenti lo sviluppo della mutualità cooperativa e della cooperazione in genere;
progettare, realizzare e divulgare iniziative e servizi culturali, sociali, scientifici e artistici in forma audio, video, foto, cinematografica, pubblicitaria, editoriale, grafica, marchi, bozzetti esecutivi, didattica, di animazione e multimediale tesi alla promozione della mutualità cooperativa e della cooperazione in genere. L’Associazione si propone di realizzare, tra i propri associati e non, momenti conviviali e culturali al fine di rafforzare il comune sentimento della mutualità cooperativa.
promuovere ed organizzare attività seminariali, conferenze e corsi volti allo studio ed alla diffusione della cultura cooperativa e allo sviluppo delle capacità professionali ad essa inerenti
promuovere e valorizzare le diverse professionalità degli associati
promuovere lo sviluppo di relazioni, scambi, informazioni con tutte le altre persone, fisiche e giuridiche, che perseguono, direttamente e/o indirettamente scopi compatibili con quelli di cui al presente articolo.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, bancaria con Istituti di credito in genere, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.
L’Associazione potrà assumere interessenze, quote di partecipazione in associazioni, imprese, consorzi (costituiti o da costituire).

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Articolo 6
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a – dal fondo associativo (di cui infra all’articolo 7), che è variabile ed è formato da un numero indefinito di quote, il cui ammontare viene determinato ogni anno dall’Assemblea;
b – da eventuali altri contributi richiesti agli Associati su delibera dell’Assemblea dietro proposta del Consiglio Direttivo, onde consentire il regolare funzionamento dell’attività associativa ed il perseguimento degli scopi statutari;
c – dal fondo di riserva ordinario;
d – dall’eventuale fondo di riserva straordinario;
e – dagli altri fondi che si istituissero per scopi di mutualità e previdenza;
f – da tutti gli altri contributi e/o entrate.
E’ fatto divieto, all’Associazione, di dividere, tra gli associati, sotto qualsiasi forma il patrimonio dell’Associazione stessa. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione.

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Articolo 7
(Fondo associativo)

Il fondo associativo è costituito dalle somme versate dai soci, quali quote di partecipazione, ed è integrato da eventuali penalità pagate dagli associati e da ogni altro contributo liberale corrisposto anche da soggetti non associati sia pubblici sia privati.

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Articolo 8
(Quote)

Le quote sono indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Le quote che i soci corrispondono all’Associazione verranno da questa utilizzate per il conseguimento delle proprie finalità e quindi non saranno, in alcun modo, restituite ai soci recedenti o esclusi.

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Articolo 9
(Divieto di distribuzione di utili)

L’Associazione non potrà distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, agli associati.

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Articolo 10
(Esercizio Sociale)

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L’Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla utilizzazione degli eventuali residui attivi annuali, secondo le seguenti destinazioni:
1 – a copertura delle spese necessarie per il funzionamento dell’associazione;
2 – a riserva ordinaria;
3 – allo svolgimento di ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi consortili.

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Articolo 11
(Bilancio)

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio e deve depositarlo presso la sede dell’Associazione, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione di tutti gli associati che desiderino prenderne visione.

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Articolo 12
(Soci)

Possono presentare domanda di ammissione a socio dell’Associazione tutte le persone fisiche di buona condotta morale e civile che condividono gli scopi dell’Associazione.
Sussistendo tali requisiti (che vengono presupposti salvo prova contraria), tutti gli studenti e gli ex studenti del Corso di Perfezionamento in Economia della Cooperazione e del Master Universitario in Economia della Cooperazione sono soci di diritto previa presentazione della domanda di adesione e versamento della quota annuale.
Possono altresì presentare domanda di ammissione persone giuridiche.
Sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla verifica e al gradimento che richieda l’ammissione all’Associazione, qualora questi non sia uno studente o un ex studente del Corso di Perfezionamento in Economia della Cooperazione o del Master Universitario in Economia della Cooperazione e deliberare circa l’ammissione.

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Articolo 13
(Ammissione degli associati)

Le persone fisiche che aspirano a far parte dell’Associazione devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno essere indicati:
a - dati anagrafici;
b - residenza.
c - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni dell’Associazione.
Le persone giuridiche dovranno presentare domanda di ammissione, sempre al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal loro legale rappresentante specificando:
a - la denominazione e la sede sociale;
b - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce al detto organo i poteri relativi.
c - il nominativo del rappresentante delegato a rappresentare la persona giuridica e dei mandatari eleggibili in Consiglio di amministrazione;
d - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni dell’Associazione.
Sulla domanda di ammissione avanzata da parte di soggetti diversi dagli studenti e dagli ex studenti del Corso di Perfezionamento in Economia della Cooperazione e del Master Universitario in Economia della Cooperazione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea.

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Articolo 14
(Obblighi degli associati)

Gli associati sono obbligati all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente adottate dagli organi sociali.
Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione, si obbligano:
a – a corrispondere regolarmente all’Associazione i contributi e a pagare le penalità, come previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni o dagli organi sociali;
b – ad osservare lo statuto, il regolamenti interno e le deliberazioni sociali ed a prestare la più ampia collaborazione affinché l’Associazione possa conseguire gli scopi che si propone.

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Articolo 15
(Scioglimento del rapporto associativo)

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli consorziati può verificarsi per recesso, per esclusione e per decesso dell’associato. Lo scioglimento non comporta rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte.

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Articolo 16
(Recesso)

L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio Direttivo e diviene efficace trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento.

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Articolo 17
(Esclusione)

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a – non sia in regola, da oltre sei mesi, con il pagamento delle quote previste e degli ulteriori ed eventuali contributi deliberati e richiesti dall’Assemblea ed abbia ignorato i solleciti inviatigli a mezzo raccomandata dal Consiglio Direttivo a distanza di mesi tre l’uno dall’altro, per due volte consecutive;
b – danneggi, in qualsiasi modo, gli interessi dell’Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il buon nome e/o il regolare funzionamento;
c – non rispetti le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento interno nonché le disposizioni e le deliberazioni regolarmente emanate dagli organi direttivi dell’Associazione;

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Articolo 18
(Notifica di esclusione o di mancata ammissione)

Le deliberazione relative all’esclusione di un associato debbono essere notificate dal presidente del Consiglio Direttivo all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni successivi alla deliberazione.
Contro la delibera di esclusione il socio escluso potrà proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale (di cui al successivo articolo 31), entro trenta giorni dalla comunicazione.
L’opposizione in nessun caso ha effetto sospensivo.

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Articolo 19
(Penalità)

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di infrazioni da parte degli associati alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e/o delle deliberazioni degli organi sociali, convoca il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti.
Il Consiglio Direttivo può comminare penalità di entità non superiore al decuplo della quota associativa stabilita dall’Assemblea per l’anno solare in corso.
La deliberazione di detto Consiglio sarà comunicata dal Presidente all’associato interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’associato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

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Articolo 20
(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dell’Associazione;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell’Associazione e il Vice-Presidente;
il Segretario Generale;
il Comitato dei Garanti (se nominato).

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Articolo 21
(Costituzione e compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati (regolarmente iscritti nel relativo libro), ai quali compete eguale diritto di voto, purché abbiano effettuato integralmente i versamenti previsti in favore dell’Associazione.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea, in sede ordinaria:
elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato dei Garanti;
discute ed approva gli indirizzi del programma scientifico ed il programma generale delle azioni da intraprendere per la sua realizzazione;
discute ed approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
determina l’eventuale compenso annuale dei Consiglieri e dei componenti il Comitato dei Garanti;
delibera sulle responsabilità dei Consiglieri-Amministratori e dei componenti del Comitato dei Garanti;
delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

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Articolo 22
(Convocazioni e riunioni dell’Assemblea)

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto (con l’indicazione delle materie da trattare), dal Comitato dei Garanti o da almeno un terzo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno venti quattro ore dopo la prima) da affiggersi nei locali della sede dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della adunanza.
Della convocazione dell’Assemblea deve inoltre essere data notizia a tutti gli associati tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e su eventuali organi di comunicazione interna dell’Associazione stessa e mediante comunicazione inviata anche tramite strumenti informatici.
In mancanza di adempimento delle suddette prescrizioni, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto, tutti i Consiglieri e tutti i Garanti effettivi (se nominati).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età, tra i presenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall’Assemblea per ogni convocazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto; esso può delegare, per rappresentarlo in Assemblea, un altro associato, purché non ricopra cariche associative nè sia dipendente dell’Associazione stessa.
Nessun associato può avere più di una delega.
Per la regolare costituzione dell’Assemblea, e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata: in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
Sia in sede ordinaria che straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti (o rappresentati) su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sulle azioni di responsabilità , per le quali occorreranno le percentuali di voto stabilite al 3° e 4° comma dell’art. 2393 del C.C.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi altre forme di votazione.
L’Assemblea nomina un segretario e, quando occorre, due o più scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali, trascritti in apposito libro previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario; le deleghe verranno conservate agli atti dell’Associazione.

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Articolo 23
(Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sulla proroga della durata o sull’anticipato scioglimento, sulle modifiche del presente statuto, sulle norme e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Per l’Assemblea straordinaria si applicano le stesse modalità di convocazione gli stessi sistemi elettorali dell’Assemblea ordinaria.

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Articolo 24
(Consiglio Direttivo)

L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea (previa determinazione del loro numero).
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni; è consentita la rielezione dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente e/o ad un Consigliere.

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Articolo 25
(Convocazione - Votazioni)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Consiglieri e dai tre componenti del Comitato dei Garanti (membri effettivi).
Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; le deliberazioni sono prese col voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza semplice.
Le votazioni sono palesi.

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Articolo 26
(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea dell’Associazione.
In particolare:
a – Definisce il programma scientifico annuale avvalendosi della collaborazione del Consiglio scientifico del “Master in Economia della Cooperazione”
b – dà attuazione al programma scientifico prendendo in esame tutte le iniziative necessarie per la sua realizzazione;
c – provvede alla nomina del Presidente e del Vice-presidente dell’Associazione, che dovrà essere esclusivamente scelto tra i consiglieri. Il Consiglio Direttivo nomina anche il Segretario generale dell’Associazione, i cui compiti sono quelli di coadiuvare il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. successivo;
d – può affidare ai suoi membri per speciali commissioni e a terzi procure speciali per lo svolgimento di atti o attività;
e – convoca l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, dell’Associazione;
f – predispone il bilancio consuntivo, e ove ritenuto necessario anche quello preventivo, dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
g – è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato all’Assemblea;
h – vigila su tutti i documenti e su tutti i libri sociali dell’Associazione

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Articolo 27
(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo; la loro durata in carica è pari a quella del Consiglio stesso; essi sono rieleggibili.
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio.
Il Presidente inoltre è tenuto a:
a – accertare che si operi in conformità agli interessi dell’Associazione;
b – adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
Il Presidente, cui spetta la firma sociale, può delegare parte dei propri poteri al vice Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

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Articolo 28
(Comitato dei Garanti)

Se nominato, il Comitato dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche tra non associati.
I Garanti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il loro eventuale emolumento annuo è determinato dall’Assemblea.
Il Comitato dei Garanti verifica la coerenza dell’azione sociale rispetto alle finalità statutarie
Il Comitato dei Garanti ha l’obbligo, in sede di rendicontazione annuale, di relazionare l’Assemblea circa le verifiche effettuate

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Articolo 29
(Il segretario generale)

Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tanto quanto il Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve istruzioni per lo svolgimento dei suoi compiti. Allo stesso è demandata la funzione di Tesoreria.

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Articolo 30
(Clausola arbitrale)

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte in materia di recesso, esclusione, e tutte le altre relative all’interpretazione, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento o derivanti da deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, o comunque relative a rapporti sociali fra associati e/o fra essi ed l’Associazione, i soci rimettono ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti in contrasto ed il terzo dai due arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del competente Tribunale.
Il Collegio delibererà secondo il procedimento della ritualità.

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Articolo 31
(Proroga della durata - Scioglimento anticipato)

L’eventuale proroga della durata o lo scioglimento dell’Associazione prima della sua statutaria scadenza, dovranno essere deliberati dall’Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento (sia alla naturale scadenza che anticipato), l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze ed i poteri.

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Articolo 32
(Regolamento interno)

Per l’esecuzione e l’attuazione dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà predisporre appositi regolamenti interni che dovranno essere approvati, all’unanimità, dai membri del Consiglio stesso.

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Articolo 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge in materia di Associazione.

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