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Errata fatturazione prestazioni Socio Assistenziali da parte delle Coop Sociali | Errata fatturazione prestazioni Socio Assistenziali da parte delle Coop Sociali |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| giovedì 27 luglio 2006 | |
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Con risoluzione n. 89 del 12/07/2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di cui all’abrogato comma 467 dell’art. unico della legge 311/2004 (finanziaria 2005) non sono mai entrate in vigore per carenza del prescritto decreto attuativo e che pertanto in merito alle prestazioni ricompresse nel citato comma non fosse possibile per le cooperative sociali optare per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% (rispetto all’esenzione delle prestazioni). Le prestazioni in oggetto sono quelle elencate ai numeri da 18 a 21 dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972 che sono restate pertanto esenti e non imponibili con aliquota agevolata del 4%. La risoluzione citata è la risposta all’interpello di una cooperativa sociale che avendo fatturato tali prestazioni con l’aliquota del 4% per tutto il 2005, chiedeva come dovessero essere fatturate le operazioni effettuate nel 2005 e ancora non fatturate. Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate è che tali prestazioni vadano quindi fatturate in esenzione, o comunque senza tenere in considerazione il dettato della norma di cui all’abrogato comma 467. In merito alla questione vi sono due aspetti rilevanti: il primo è che il comma 467 prevedeva per l’agevolazione oggetto della disposizione un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro e che il rispetto di tale limite richiedeva per forza di cose un decreto attuativo in quanto sarebbe stato necessario effettivamente quantificare in via preventiva a quanto sarebbe ammontato l’onere derivante dalla variazione della percentuale di detraibilità dell’IVA spettante alle cooperative coinvolte. Il secondo è che, in assenza di tale decreto attuativo, la disposizione non è effettivamente mai diventata operativa e che pertanto l’amministrazione finanziaria è, a parere dello scrivente, legittimata a recuperare l’IVA detratta in funzione di un calcolo del pro-rata viziato dall’aver fatturato con aliquota agevolata al 4% operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (riconoscendo, tuttavia, in sede di accertamento comunque i versamenti IVA effettuati). Non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per il 2005 sembrerebbe opportuno, per le cooperative che hanno erroneamente emesso fatture con aliquota IVA agevolata procedere alle opportune rettifiche. Fermo restando che, ai sensi dell’art 26 c. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972, trattandosi di note di variazione in diminuzione, l’emissione delle stesse resta facoltativa, tale variazione dovrà essere effettuata al massimo entro un anno dalla data di emissione della fattura originaria, data oltre la quale tale variazione non è più ammissibile. Infatti l’art. 21 c. 7 del d.P.R. 633/1972 prevede esplicitamente che nel caso in cui nella fattura originaria le imposte vengano indicate per un ammontare superiore a quella reale, l’imposta resta dovuta per l’intero ammontare. Per quanto concerne il diritto alla ripetizione dell’imposta versata per le operazioni su cui sono già scaduti i termini per l’emissione della nota di variazione, è, a parere di chi scrive, possibile richiedere l’imposta indebitamente versata presentando istanza di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 16 c. 6 del d.P.R. 636 del 26/10/1972. Tale diritto alla richiesta di rimborso anomalo è stato riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione Prot.. 523012 del 06/04/1993 nel caso di emissione di fatture con aliquota IVA ordinaria in luogo di aliquota ridotta. Ai fini della liquidazione IVA per l’anno 2005 sarebbe stato opportuno liquidare la stessa conteggiando tra le operazioni esenti ai fini del calcolo del pro-rata tutte le operazioni indebitamente fatturate con aliquota agevolata, onde scongiurare l'eventualità che l’Amministrazione recuperari in sede di rettifica o accertamento l’imposta indebitamente detratta. Tuttavia, qualora non si fosse proceduto in tal senso, ed essendo ad oggi scaduti i termini per la liquidazione IVA 2005, è possibile versare la differenza dovuta sulla base del nuovo calcolo del pro-rata di detraibilità con l’applicazione della sanzione del 30% dovuta per l’omesso o tardivo versamento. A parere dello scrivente, essendo chiara la lettera del art. 1 c. 467 della finanziaria 2005 ( ... "Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma"), nel caso la cooperativa abbia erroneamente fatturato con aliquota agevolata e presenti una dichiarazione IVA conteggiando tra le operazioni imponibili ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità quelle indebitamente fatturate con aliquota al 4%, risulta difficile da sostenere in caso di accertamento relativo all’imposta indebitamente detratta la situazione di oggettiva incertezza legislativa che renderebbe inapplicabili le sanzioni dovute per infedele dichiarazione. |
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