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Deducibilità interessi per l'acquisto di immobili da parte di coop edilizie a proprietà indivisa PDF Stampa E-mail
Fisco - Imposte Dirette
Scritto da Giuseppe Foti   
lunedì 07 maggio 2007
Con risoluzione n.71/E del 18 aprile 2007 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto alle cooperative edilizie a proprietà indivisa la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa gli interessi relativi ai finanziamenti contratti a qualsiasi titolo per l'acquisto degli immobili assegnati ai soci, nei limiti previsti per le persone fisiche, chiarendo che, resta in ogni caso applicato l'art. 90 del T.U.I.R. (che prevede che gli immobili patrimoniali concorrano a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali, ovvero, se locati, assumendo il maggiore dei valori tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto fino ad un massimo del 15% per tener conto delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili, sempre che le stesse siano rimaste a carico del locatore) escludendo, in pratica la deduzione analitica dei costi relativi a tali tipologie di beni.

Con la risoluzione l'Agenzia ha cercato di compensare quella che appariva un'evidente discriminazione tra l'acquisto dell'immobile effettuato dal privato (che può detrarre il 19% degli interessi passivi relativi a mutui contratti per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lett. b e comma 1-ter del T.U.I.R) e l'acquisto effettuato da cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'assegnazione delle unità immobiliari ai propri soci.

Tuttavia la risoluzione ci appare "traballante" sia nelle motivazioni addotte, sia nel merito della soluzione proposta al problema.

In relazione alle motivazione, nella risoluzione si sostiene che la legge 388/2000, finanziaria per il 2001, all'art. 2 comma 5 ha esteso anche alle cooperative a proprietà indivisa l'agevolazione tradizionalmente prevista per le persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La ratio di tale norma è quella di favorire lo sviluppo di tale forma di impresa assimilando la stessa alle persone fisiche, rendendo applicabile a tali soggetti l'agevolazione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche.
Tuttavia, lo stesso fatto che per consentire tale "assimilazione" sia stato necessario l'intervento del legislatore avrebbe dovuto far propendere per una soluzione legislativa al problema della detraibilità degli interessi passivi, essendo, a parer nostro, inadeguato che allo stesso venga data risposta con un'interpretazione che appare più che "evolutiva", effettivamente creatrice del diritto, e in quanto tale di un "diritto" privo di fonti adeguate alla necessaria certezza dello stesso.

Relativamente al merito della risoluzione la stessa chiarisce che "la deduzione spetterà con le stesse modalità e nei medesimi limiti stabiliti dalla disposizione sopra richiamata. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa potranno, dunque, applicare le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. b) e comma 1-ter, del TUIR, per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e adibiti da questi ultimi ad abitazione principale."

Tale affermazione ha un contenuto variamente interpretabile soprattutto se si tiene conto della differenza sostanziale che esiste tra i due meccanismi della detrazione e della deduzione.

Una detrazione, ad esempio, non può mai dar luogo a generazione di "perdite fiscali" né può in alcun modo essere fruita per ammontare superiore all'imposta dovuta.

Inoltre le uniche detrazioni previste nel modello Unico SC (da inserire al rigo RN9) sono
– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all’art. 73 , comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR devono comprendere nel medesimo rigo l’ammontare delle donazioni effettuate in favore dell’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova ai sensi dell’art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.

In un articolo pubblicato su FiscoOggi Flavio Ferrini suggerisce di utilizzare il rigo RN9 per indicare gli interessi passivi detraibili dall'imposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, lettera b), e 1-ter, del Tuir, in modo da abbattere l'imposta corrispondente al reddito imponibile, di cui al rigo RN8.

Tuttavia tale soluzione ci sembra inadeguata, soprattutto tenendo conto del fatto che la risoluzione parla esplicitamente di deduzione dal reddito e non di detrazione dall'imposta, pur dovendo tale "agevolazione" essere fruita entro i  limiti previsti per la detrazione di cui all'art. 15.

A nostro giudizio le cooperative edilizie a proprietà indivisa dovrebbero comportarsi nel seguente modo:
al rigo RF14 effettuare la variazione in aumento secondo il disposto dell'art. 90 del T.U.I.R.;
al rigo RF58 colonna 2 (Altre variazioni in diminuzione) indicare la somma delle seguenti variazioni:
1) la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari (ex  articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
2) un importo da determinarsi in funzione dell'ammesso beneficio degli interessi.


Tale secondo importo a parere nostro va determinato come segue:
a) determinare l'imposta in assenza di tale variazione;
b) qualora vi sia imposta dovuta, scegliere il valore minimo tra tale imposta "lorda" e l'importo ottenuto moltiplicando gli interessi ammissibili per il beneficio (ex art. 15 commi 1 lett. b  e 1-ter) e l'aliquota di detrazione del 19%;
c) dividere tale importo per 33 (essendo il 33% l'aliquota ordinaria IRES) e moltiplicare per 100.
d) sommare tale importo al rigo RF58 e rideterminare l'imposta dovuta.

Tale meccanismo di calcolo appare l'unico ammissibile, nelle more di un intervento legislativo che preveda esplicitamente la possibilità di detrarre dall'imposta IRES dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, il 19% degli interessi relativi a finanziamenti contratti per l'aquisto e/o la costruzione di immobili assegnati ai soci quali abitazione principale.

Nell'area Downloads del sito è disponibile la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 71/E del 18 Aprile 2007 

Giuseppe Foti 

 
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