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Cassazione 12722 del 09/07/2004 PDF Stampa E-mail
Scritto da Giuseppe Foti   
sabato 16 giugno 2007
Esenzione da IRPEG ex art. 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 14 della L. 18 febbraio 1999, n. 28 – Assoggettabilità a ritenuta a titolo d’imposta definitiva sugli interessi dei depositi bancari.

Con sentenza 12722 del 2004 la Corte di Cassazione si era espressa sostenendo l'applicabilità anche alle società cooperative della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi sui depositi bancari.
L’art. 14 della L. n. 28/1999 – nell’interpretare l’art. 26, comma 4, terzo periodo, del DPR, n. 600/1973 nel senso che la ritenuta a titolo d’imposta (definitiva) sugli interessi dei conti correnti, espressamente prevista per i soggetti esenti da IRPEG, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta – ha inteso chiaramente estendere l’efficacia della disposizione interpretata a tutte le ipotesi in cui il reddito della persona giuridica risulti comunque esente dal tributo, qualunque ne sia la causa, soggettiva od oggettiva, ed anche se l’esenzione derivi da una norma agevolativa, come per le cooperative di produzione e lavoro. Siffatta interpretazione dell’art. 14 non può dar luogo a dubbi di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 45 e 53 della Costituzione giacché non vulnera né il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, né quello del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, né quello della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

Tale principio è stato ribadito di recente con sentenza 11618 del 18/05/2007.
Coerentemene con quanto sostenuto in precedenza la Corte afferma che per effetto dell’art. 14, legge n. 28/1999 di interpretazione autentica dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, D.P.R. n. 600/1973 (nel senso che la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi dei depositi bancari, espressamente prevista per i soggetti esenti dall'IRPEG, si applica anche nei confronti dei soggetti che ne sono esclusi), sono sottoposti a tale ritenuta di imposta - definitiva e non di acconto - anche i soggetti esenti dall'IRPEG per una agevolazione normativa, come quella prevista per le cooperative di produzione e lavoro, se esonerate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 602/1973.
La Corte di Cassazione conferma il principio già enunciato con la sentenza n. 12722/2004, ribadendo che l’interpretazione di cui sopra non può esser sospettata di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 45, e 53 Cost., perchè non vulnera il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, né quello della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, né infine quello del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

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