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Agevolazione imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine
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Agevolazione imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine | Agevolazione imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| sabato 22 settembre 2007 | |
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Con Risoluzione 203/E del 3 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione prevista dal comma 3
dell'art. 19 del d.P.R. 601/1973 ai mutui fondiari concessi da banche a
cooperative edilizie per la costruzioni di case economiche e popolari.
L'agevolazione in oggetto prevede la riduzione al 50% dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e il dubbio circa l'applicabilità della disposizione nasceva dal fatto che la stessa prevedeva la riduzione "alla meta' per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformita' alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165." Gli ‘istituti di credito fondiario’, ai quali la norma si riferisce, erano originariamente disciplinati dal T.U. 16 luglio 1905, n. 646, successivamente sostituito dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (articolo 1, ultimo comma), a sua volta abrogato dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (articolo 27, comma 3). In ultimo, la legge n. 175 del 1991 è stata abrogata dal T.U.B. (articolo 161, comma 1). Il T.U.B.ha esteso lapossibilità do concedere mutui fondiari a tutte le banche lasciandone sostanzialmente invariata la disciplina. L'Agenzia delle Entrate, nell'interpretare la norma in maniera estensiva ha intuito la volontà del legislatore di lasciare in vita l'agevolazione anche dal fatto che l’articolo 44, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, non ha abrogato la disposizione di cui all’articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 601 del 1973, mentre si è limitato ad abrogare solo quella di cui all’articolo 17, comma 2, dello stesso decreto, sebbene entrambe le suddette disposizioni riguardassero gli ‘istituti di credito fondiario’. Pertanto l'agevolazione in oggetto può essere applicata, riccorrendone gli ulteriori requisiti, e in particolare quello della finalità di costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare in quanto dotati dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 48 e 49 del R.D. n. 1165 del 1938 anche ai mutui fondiari concessi da istituti di credito. La risoluzione è disponibile nell'area Downloads. |
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