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Le prestazioni socio assistenziali, dopo l'interpretazione autentica della finanziaria 2007 PDF Stampa E-mail
Scritto da Giuseppe Foti   
sabato 12 aprile 2008
Con un intervento di interpretazione autentica la  L. 27.12. 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) ha messo mano, per l'ennesima volta, al regime IVA previsto per alcune specifiche prestazioni di carattere socio-sanitario, qualora le stesse vengano eseguite da Cooperative e ONLUS.
L'intervento del legislatore è contenuto in due norme: i commi 312 e 331 dell'art. 1 della finanziaria 2007.

Il primo intervento ha carattere integrativo, ampliando la platea dei soggetti nei cofronti dei quali si applica l'esenzione di cui all'art. 10, n. 27-ter, estendendola a "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo". Il nuovo testo, in vigore dal 01/01/2007, del numero 27-ter dell'articolo 10 del d.P.R. 633/1972 è il seguente: [Sono esenti dall'imposta:] "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS".

Il secondo intervento, contenuto al comma 331, propone l'inclusione nel punto 41-bis della TABELLA A, parte II, allegata al DPR n.633/72 (IVA al 4%) delle prestazioni rese direttamente o in forza di appalto o convenzione, da cooperative e loro consorzi, anche se ricomprese nei nn.18-19-20-21 e 27-ter dell'art.10 del DPR 633/72 (che ne prevedono la generale esenzione) purché svolte nei confronti dei medesimi soggetti indicati al numero 41-bis.
La lettera della norma è la seguente: "Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
Si tratta della riproposizione della medesima norma inserita nella finanziaria 2005 (che comunque non ricomprendeva le prestazioni di cui al n.27-ter dell'articolo 10) al comma 467 dell'articolo 1, e mai entrata in vigore per carenza del prescritto decreto attuativo, e successivamente esplicitamente abrogata dalla finanziaria 2006.
Tuttavia, trattandosi di interpretazione autentica, deve intendersi che la disposizione interpretata dal legislatore ha sempre avuto il significato e il contenuto ora esplicitato e in tal modo dovrebbe venir meno buona parte dei contenziosi promossi dalle pubbliche amministrazioni nel tentativo di disconoscere la possibilità di applicare l'IVA al 4 per cento da parte delle cooperative cui era stato affidato in appalto o convenzione lo svolgimento di servizi pubblici.

Le prestazioni cui il comma 331 si riferisce sono le seguenti (il numero è quello dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972):
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di  ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Tali prestazioni, in forza dell'interpretazione autentica data dal citato comma 331, qualora "rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere" sono da intendersi ricomprese tra quelle di cui al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Purtroppo l'accavallamento di requisiti oggettivi e soggettivi delle varie agevolazioni concesse e la duplicità  del requisito soggettivo rilevante (soggetto fruitore e soggetto erogatore della prestazione) crea irrimediabilmente dei dubbi interpretativi che, sommandosi all'incertezza che negli ultimi anni ha avuto la disciplina in oggetto, non potranno che sfociare, a parere dello scrivente, in un sovrapprosi di altre interpretazioni amministrative e, conseguentemente di ulteriori contenziosi.

La questione maggiormente rilevante è quella delle cooperative sociali, ONLUS di diritto, per le quali come viene - a nostro parere, inutilmente - ribadito dalla disposizione in esame, è fatto salva la possibilità di opzione del regime IVA da applicare prevista dall'art. 10 comma 8 del d.lgs. 460/1997.

Alcuni commentatori ritengono che la nuova disposizione (il comma 331 della finanziaria 2007) consenta alle cooperative sociali di optare tra l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% e l'esenzione della prestazione anche nel caso di svolgimento di attività ricomprese nei numeri 18 e 21 in quanto sarebbe sufficiente che la cooperativa sociale, verificata la coincidenza dei destinatari effettivi della attività svolta con quelli indicati nella specificazione contenuta nel n.41-bis e in quella riferita alle ONLUS, decida o meno di qualificarsi con tale caratterizzazione, perché poi conseguentemente possa applicare la esenzione IVA a tutte le operazioni poste in essere o, al contrario, applicare sempre l'aliquota agevolata al 4%.

Tuttavia non ci sentiamo di condividere questa tesi, che pure qualora prevalesse avrebbe il pregio di eliminare delle evidenti storture che il complesso della normativa in oggetto crea, in quanto ci sembra priva dei necessari requisiti normativi.

In particolare, il D.lgs 460/1997, all'art. 14 modificava il d.P.R. 633/1972, in relazione ai numeri 12, 15, 19, 20 e 27ter dell'articolo 10 (estendendo la previsione di esenzione anche alle prestazioni svolte dalle ONLUS), nulla prevedendo in relazione ai numeri 18 e 21.
Lo stesso decreto legislativo all'art. 10 comma 8 prevedeva che fossero "fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991."
Ne consegue che le cooperative sociali, ONLUS di diritto, possano optare tra le norme di maggior favore tra quelle destinate alle cooperative sociali e tra quelle destinate alle ONLUS, ma non sembra che un'interpretazione letterale possa consentire alle cooperative sociali di optare per il regime generale di imposizione qualora vi siano norme specifiche per le ONLUS e manchino,invece, norme specifiche per le cooperative sociali.
Appare credibile che l'interprete chiamato a verificare la corretta applicazione della disciplina IVA in esame, non potrà che attenersi all'interpretazione letterale delle norme, non potendo trovare nella produzione legislativa succedutasi negli ultimi anni con riguardo alle prestazioni di servizi in predicato, un filo conduttore che consenta un'interpretazione sufficientemente certa della volontà del legislatore.
Pertanto, per le prestazioni citate si ritiene che il comportamento corretto per una cooperativa sociale sia il seguente:
- se le prestazioni rientrano tra quelle indicate ai numeri 19), 20) e 27-ter) dell'articolo 10 e sono effettuate a favore dei soggetti di cui al n.
41 bis della tabella A, la cooperativa sociale può scegliere tra esenzione e Iva al 4%;
- se le prestazioni rientrano tra quelle indicate ai numeri 18), 19), 20) e 21) e 27-ter dell'articolo 10, ma sono effettuate a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al n. 41 bis della tabella A, la cooperativa deve applicare il regime di esenzione;
- se le prestazioni rientrano tra quelle indicate ai nn. 18) e 21) e sono effettuate a favore dei soggetti di cui al n. 41-bis della tabella A la cooperativa deve applicare il regime Iva del 4%.

In ogni caso, si ritiene, che, attesa la particolare complessità della disciplina in oggetto e la difficoltà che in alcuni casi vi potrebbe essere di identificare esattamente le prestazioni svolte, sia opportuno, nei casi specifici di dubbia interpretazione interpellare le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti al fine di non incorrere in contenziosi di natura sia civilistica, sia fiscale.

 
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