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Breve Commento alla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39 del 16/3/2004
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Breve Commento alla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39 del 16/3/2004 | Breve Commento alla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39 del 16/3/2004 |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| mercoledì 07 aprile 2004 | |
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Con la Risoluzione 39 del 2004 l'Agenzia delle Entrate pubblica la risposta data
ad un quesito postole con lo strumento dell'interpello da un Comune. Il Comune in questione asserisce di mettere a disposizione dell'utenza case di riposo e asili nido gestendo le strutture in 3 modi: 1) utilizzando personale proprio; 2) utilizzando personale proprio e altri soggetti prestatori di servizi; 3) affidando a terzi la gestione con appalti. In tutti e tre i casi il Comune conserva il rapporto con l'utenza che paga a questo ente il servizio. E' poi il Comune a pagare l'eventuale soggetto appaltatore. Una delle questioni che viene posta all'Agenzia delle Entrate è (per sommi capi): Come vanno fatturate le prestazioni fatte dai soggetti appaltatori al comune? La risposta data è la seguente: A) sono esenti da IVA (art 10, n.21 D.P.R. 633/1972) le prestazioni concernenti la gestione globale di una casa di riposo, o di un asilo nido fatturate da terzi al Comune. B) sono esenti da IVA (art 10, n.21 D.P.R. 633/1972) le prestazioni rese da terzi presso asili nido e case di riposo anche se sono distintamente specificate SEMPRE CHE le STESSE CONFIGURINO NELL'INSIEME UNA GESTIONE GLOBALE delle strutture, la cui titolarità rimane in capo al Comune. C) sono esenti da IVA (art 10, n.18 D.P.R. 633/1972) le prestazioni infermieristiche e riabilitative rese separatamente dalla gestione globale della casa di riposo (prescindendo dal soggetto erogatore) purché la direzione tecnica delle prestazioni venga affidata ad un medico abilitato all'esercizio delle stesse. D)Prestazioni socio-assistenziali ed educative. Su questo punto l'Agenzia si esprime (schematizzando) come segue: Le prestazioni educative e didattiche impiegate negli asili nido e quelle socio-assistenziali utilizzate nelle case di riposo, se rese da cooperative sociali in esecuzione di un contratto di appalto o di una convenzione con le amministrazioni comunali, sono soggette a IVA al 4% se dirette nei confronti dei seguenti soggetti:
Sono invece esenti le prestazioni educative e didattiche rese da Onlus anche se in esecuzione di appalto o convenzione con le amministrazioni comunali ai sensi del citato articolo 10 n. 20 D.P.R. 633/1972. In merito vorrei svolgere alcune osservazioni. Tralasciando il fatto che in alcuni passaggi della parte finale della Risoluzione sembra trasparire una certa confusione, e, in particolare, una certa non curanza del fatto che le cooperative sociali siano ONLUS di diritto, vorrei far notare che, a mio modestissimo giudizio, il differente trattamento delle prestazioni socio-assistenziali e di quelle educative entrambe svolte in forza di appalti, non trova riscontro nella normativa. Nella risoluzione ministeriale n. 39 si cita la risoluzione ministeriale numero 290 del 2002 nella quale si dice che: "Relativamente al richiamo che l'ente interpellante fa all'art. 10,comma 1, n. 27-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si ricorda che lo stesso dispone che fruiscono del trattamento di esenzione "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS". La disposizione sopra riportata fa riferimento a prestazioni direttamente rese nei confronti degli assistiti. D'altra parte se il legislatore avesse voluto estendere il regime di esenzione non solo alle prestazioni rese direttamente dagli enti interessati nei confronti dei propri assistiti ma anche nei confronti di soggetti esterni, in forza di convenzioni o contratti di appalto, lo avrebbe espressamente previsto come ha fatto in altre disposizioni (si veda al riguardo il n. 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633) Come tutte le norme di esenzione rispetto ad un obbligo previsto in via generale, anche l'art. 10, comma 1, n. 27-ter del DPR n. 633 del 1972 è norma di stretta interpretazione e non è quindi consentito il ricorso a criteri analogici." Vorrei sottolineare due cose:
Concludendo: in base alle due risoluzioni ministeriali:
Personalmente ritengo, invece che, per quanto sopra detto, anche le prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali e ONLUS a enti pubblici siano, a norma di legge, esenti dall'IVA, ma questa, purtroppo, è solo la mia opinione. Giuseppe Foti |
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