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Ridotta imponibilità sulle maggiorazioni per i trasfertisti co.co.pro PDF Stampa E-mail
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giovedì 10 giugno 2004
A seguito di un'istanza d'interpello posta da una cooperativa bolognese all'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna inerente la possibilità di estendere l'agevolazione di cui al'art. 51 comma 6 del d.p.r. 917 1986 (T.U.I.R.), anche ai lavoratori con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto. (Co.CO.Pro.) l'Agenzia ha spiegato che detta agevolazione è fruibile anche in presenza di questo tipo di contratti. L'istanza di interpello, ha ovviamente valore solo nei confronti della cooperativa istante e solo fino a quando l'Agenzia non dovesse cambiare orientamento.
Tuttavia pubblichiamo la stessa (priva dei dati di riferimento dei diretti interessati) così come ci è stata trasmessa dagli amministratori della cooperativa, essendo comunque una testimonianza di quale sia l'attuale orientamento della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate.
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Emilia Romagna
Via Marco Polo 60
40131 Bologna
Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212
Il sottoscritto XXXX XXXX, nato a XXXXXXXXXX ilXXXXXXX,
residente a Bologna, via XXXXXXXXX n. XX
telefono 051 - XXXXXX, codice fiscale XXX XXX XXXXXXX
e-mail:

presidente e rappresentante legale della società cooperativa
XXXXXXXXX s.c.a r.l.,
sede legale via xxxx 4/a, 40100 Bologna
P.IVA e C.F. xxxxxxxxxxx
Tel:
e-mail:

espone il seguente caso concreto e personale:

La società cooperativa XXXXXXXXXX svolge l'attività di fornitura e consulenza in attività di catering e ristorazione avvalendosi della collaborazione di soci e di soggetti esterni.
In accordo con la vigente normativa sui contratti di lavoro e sulla regolamentazione dei contratti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa, la società intende sottoscrivere con i propri collaboratori dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferibili ad uno specifico progetto o fase di esso come da schema allegato alla presente istanza d'interpello (ALLEGATO A).
Vista la particolare natura della tipologia di lavoro che non prevede una sede fissa in cui viene prestata l'opera, ma comporta la necessità di operare in luoghi sempre diversi, la società intende riconoscere un'indennità forfettaria di trasferta ai propri collaboratori calcolata come un'addizionale fissa al compenso mensile pattuito nel contratto.
Si chiede di conoscere se sia applicabile a detta indennità il trattamento fiscale previsto dall'art. 48 comma 6 del D.P.R. n. 917 / 1986 [vecchio, n.d.r.](T.U.I.R.).

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
All'indennità di trasferta in esame, essendo essa corrisposta in maniera continuativa, e non essendo contrattualmente prevista una sede di lavoro è applicabile il trattamento fiscale di cui all'art. 48 comma 6 del D.P.R. n. 917 / 1986 [vecchio, n.d.r.](T.U.I.R.) che prevede la concorrenza alla formazione del reddito del 50% delle somme percepite a questo titolo così come sostenuto dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 326 del 23/12/1997 e 129 del 27/06/2000.
Infatti ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.P.R. n. 917 / 1986 [vecchio, n.d.r.] (T.U.I.R.) i "compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro [...]" sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. E allo stesso modo sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente i redditi derivanti dai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferibili ad uno specifico progetto o fase di esso" ci cui all'art. 61 D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.
In questo senso il chiarimento che la circolare 326 del 23/12/1997 dà laddove dice (punto 2.4.2):

"Il comma 6 contiene una deroga al principio dell'integrale tassazione di tutto cio' che il dipendente riceve, che e' assolutamente nuova rispetto alla precedente disciplina del reddito di lavoro dipendente, che consiste nella riduzione del 50% della base imponibile delle indennita' e delle maggiorazioni di retribuzioni che vengono attribuite ad alcuni lavoratori dipendenti proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell'attivita' di lavoro."
vada inteso come applicabile non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori con contratti atipici di tipo parasubordinato, in quanto percettori anch'essi di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Si estenderebbe, in questo caso, al comma 6 dell'art 48 [vecchio, n.d.r.], quanto già previsto dal Ministero delle Finanze per l'applicazione del comma 5 dello stesso articolo per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in assenza di una sostanziale distinzione da parte del testo normativo riguardante lo status giuridico dei soggetti percettori delle indennità di trasferta di cui al comma 5 e al comma 6.

Il sottoscritto ritiene pertanto di dover adottare il seguente comportamento:

considerare come imponibile al 50% le indennità di cui sopra nel calcolo delle trattenute fiscali e previdenziali dei collaboratori.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000 si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Bologna, lì XX/XX/XXXX

XXXXXX Xxxxxxxxx
Presidente XXXXXXXXX s.c.a r.l.

Quella che segue è la risposta che è stata data dall'Agenzia delle Entrate:

Bologna,24/05/2004
Prot. n. XXX-XXXXX/2004
A XXXXXXXXXXX S.C.A.R.L.
VIA XXXXXX
40100,BOLOGNA BO
Oggetto: Interpello xxx-xxx/2004-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.
XXXXXXXXXXX S.C.A.R.L. Codice Fiscale XXXXXXXXXXX
residente in VIA XXXXXXX BOLOGNA, 40100, BO
Istanza prot. n.xxx-xxxxx/2004 del 25/03/2004
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 51, comma 6 DPR 917, del 1986, e, stato esposto il seguente
QUESITO
La societa' cooperativa XXXXXXXXX svolge l'attivita' di fornitura e consulenza in attivita' di catering e ristorazione avvalendosi della collaborazione di soci e di soggetti esterni.
La societa' intende sottoscrivere con i propri collaboratori dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferibili ad uno specifico progetto o fase di esso.
Poiche' per la tipologia del lavoro svolto e' necessario operare in luoghi sempre diversi, la societa' intende riconoscere ai dipendenti una indennita' di trasferta forfetaria da corrispondere come addizionale mensile fissa al compenso pattuito.
Chiede se sia possibile applicare alla suddetta indennita' il disposto dell'art. 51, comma 6, del TUIR [art. 48 del vecchio TUIR]
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il rappresentante legale ritiene che all'indennita' di trasferta eventualmente erogata ai collaboratori coordinati e continuativi sia applicabile il disposto del comma 6 dell'art 51 del TUIR.
La norma, infatti, trova applicazione con riferimento sia ai redditi di lavoro dipendente che a quelli ad essi assimilati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il D. Lgs. n.276/2003 ha sostanzialmente modificato i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, distinguendoli in "lavoro a progetto" e "prestazioni di lavoro occasionale".
In particolare l'art. 61, comma 1, ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a carattere personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere ricondotti ad uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, stabiliti dal committente.
I compensi relativi alle prestazioni di lavoro riconducibili ad uno specifico progetto rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR [ex art. 471 e, pertanto, secondo quanto previsto dall'art.52, sono determinati applicando le disposizioni dell'articolo 51.
L'art. 51, comma 6 del TUIR, in deroga al principio generale dell'integrale tassazione dei redditi da lavoro dipendente, prevede una riduzione del 50% della base imponibile delle indennita', e delle maggiorazioni di retribuzione che vengono attribuite ad alcuni lavoratori "trasfertisti" in funzione delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Come chiarito con la circolare n.326/1997, devono comprendersi nell'ambito di questa disposizione tutte le maggiorazioni di retribuzione attribuite con carattere continuativo, tenuto conto, evidentemente, delle particolari modalita' di svolgimento delle prestazioni svolte.
L'indennita', per poter essere compresa nel disposto del comma 6 dell'art. 51, deve essere attribuita per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si e', effettivamente recato in trasferta o dove si è, svolta la trasferta [cfr. circolare n. 101/2000].
Pertanto, qualora siano verificate le condizioni sopra descritte, le indennita' erogate ai collaboratori a progetto da parte della societa' istante possono essere ricomprese tra quelle previste dall'articolo in commento e assoggettate a tassazione nella misura del 50%.
Si ricorda che la documentazione citata e' reperibile presso tutti gli Uffici finanziari e nel sito www.agenziaentrate.it, alla voce "documentazione tributaria".

IL DIRETTORE REGIONALE
(Villiam Rossi)

 
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