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ONLUS e Partecipazioni - Ris. Agenzia delle Entrate n. 83 del 30/06/2005
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ONLUS e Partecipazioni - Ris. Agenzia delle Entrate n. 83 del 30/06/2005 | ONLUS e Partecipazioni - Ris. Agenzia delle Entrate n. 83 del 30/06/2005 |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| domenica 03 luglio 2005 | |
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Con la risoluzione n. 83 del 30/06/2005 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano i limiti di compatibilità tra il regime fiscale di ONLUS e la detenzione di partecipazioni societarie da parte di questi soggetti. L'Amministrazione ritiene compatibile con lo status di ONLUS il possesso di partecipazioni purchè questo "si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali". Qualora invece mediante la partecipazione la ONLUS assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante si configura lo svolgimento di attività non consentita ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997. In pratica alle ONLUS non è consentito di possedere quote di controllo di società di capitali, a pena della perdita della qualifica di ONLUS. La circolare aggiunge, inoltre, relativamente alla partecipazione in società di persone, che questa è assolutamente incompatibile con la qualifica di ONLUS, in quanto è incompatibile la responsabilità patrimoniale illimitata con i vincoli sulla destinazione del patrimonio delle ONLUS. La posizione dell'Amministrazione è, a parere dello scrivente, in linea di principio condivisibile, infatti, l'ulitmo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 (il comma 10) recita testualmente: "Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria." Il consentire il possesso ad una ONLUS di una partecipazione di controllo di una società di capitali, anche nel caso in cui l'oggetto sociale della società sia affine o complementare a quello della ONLUS, spalancherebbe le porte all'elusione della norma citata e potrebbe portare ad una indiretta divisione di utili derivanti dall'attività svolta dalla ONLUS. Resta tuttavia da stabilire cosa accada nel caso in cui sia una cooperativa sociale a possedere una partecipazione di controllo in una società di capitali - cosa che nella realtà si verifica frequentemente - , in quanto non credo che tale situazione possa consentire all'Amministrazione Finanziaria di disconoscere lo status fiscale di ONLUS alla cooperativa, che non troverebbe nè un limite civilistico all'acquisizione di partecipazioni di controllo, né un limite fiscale non potendo l'Amministrazione disconoscere lo status di ONLUS ad una cooperativa sociale iscritta nel'apposito elenco. Tale situazione non sembra possa essere risolta in sede interpretativa; al fine di evitare un'eccessiva discriminazione tra enti, che, seppur con forme associative diverse, perseguono finalità analoghe ed operano negli stessi settori, credo sia necessario un ulteriore intervento legislativo mirante a stabilire i limiti del possesso di partecipazioni da parte delle cooperative sociali. |
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