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Fisco - Imposte Indirette
R.M. 17/06/2005 n. 79 - Bollo iscrizione all'albo delle coop
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R.M. 17/06/2005 n. 79 - Bollo iscrizione all'albo delle coop | R.M. 17/06/2005 n. 79 - Bollo iscrizione all'albo delle coop |
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| Scritto da Giuseppe Foti | |
| martedì 05 luglio 2005 | |
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Con la Risoluzione Ministeriale n. 79 del 17/06/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la disciplina da applicare per il calcolo dell'imposta di bollo sulle domande di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative. La risoluzione chiarisce come ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, la titolarità giuridica della tenuta dell'Albo stesso, fa capo al Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale per gli Enti Cooperativi. Il Citato D.M prevede che "la Direzione generale, per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio, attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza" (art. 7, comma 1 D.M. 2004). Praticamente l'attivita' svolta dagli Uffici del Registro delle imprese si risolve, in un'attività di mera ricezione documentale, tramite le procedure informatiche attive presso tutte le Camere di Commercio. Ai sensi dell'art. 6 del D.M., infatti, l'Ufficio "...riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero...". Pertanto trova applicazione nel caso concreto l'art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. n. 642 del 1972 che, prevede, l'applicazione dell'imposta fissa di bollo di euro 14,62 per ogni foglio alle ".....Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni....tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio". Deve essere esclusa, invece, l'applicazione dell'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, poiche' nel suo ambito ricadono esclusivamente le domande, denunce e relativi atti che le accompagnano, presentate (dirette) all'Ufficio del Registro delle imprese e non anche quelle dirette ad altri soggetti che vengono presentate per il tramite di tale ufficio. (N.d.R. l'art 1 comma 1-ter della Tariffa prevede un'imposta di bollo fissa di 65 euro nel caso a presentare la domanda siano società di capitali). |
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